Detrazione ecobonus schermature solari

Detrazione ecobonus schermature solari

17 Febbraio 2023 | Avviso importante In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 11/2023 del 16 febbraio 2023, siamo costretti a sospendere l’opzione dello sconto in fattura. Rimane attiva l’opzione della detrazione fiscale in dieci anni a carico del contribuente.

La detrazione ecobonus schermature solari permette di recuperare il 50% della spesa per le tende da sole dall’imposta lorda sui redditi (IRPEF o IRES) in 10 anni. E’ valida per tende, cappottine, pergotende, vele e pergole bioclimatiche.

Detrazione ecobonus schermature solari

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA DETRAZIONE ECOBONUS SCHERMATURE SOLARI

  • La Detrazione Fiscale del 50% è Legge ed è valida dal 01/01/2024 al 31/12/2024. Nel 2025 l’aliquota scenderà al 36% con un massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare.

  • Viene applicata ad acquisto e posa in opera di schermature solari mobili installate a protezione di una superficie vetrata.
  • Nel caso di schermature solari l’agevolazione fiscale è di massimo € 60.000
  • Massimale di  276,00 €/mq. al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione

  • La detrazione viene applicata sull’imposta lorda sui redditi (IRPEF per persone fisiche o IRES per titolari di reddito di impresa o professionale) e sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE ECOBONUS SCHERMATURE SOLARI

Le tende che rientrano nella detrazione fiscale fanno capo alle seguenti normative:

EN 13561: le tende da sole, le capottine mobili, le tende a veranda, le tende a rullo, le pergole con schermo in tessuto (anche le pergole con lamelle in alluminio orientabili), le tende per veranda, gli skylight esterni, i wintergarten esterni e le zanzariere.

Per la EN 13659: tende alla veneziana, le tapparelle, le persiane, i frangisole, le chiusure tecniche oscuranti in genere.

EN 13120: i rulli avvolgibili, le veneziane, le plissettate, i sistemi winter garden, gli skylighter, le verticali, ecc. Sono escluse le tende decorative.

I REQUISITI NECESSARI

  • Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • Devono essere mobili;
  • Devono essere schermature “tecniche”;
  • Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD, NORD-EST, NORD-OVEST.
  • E’ detraibile sia l’installazione ex novo sia la sostituzione della tenda. Non è detraibile il solo cambio telo oppure il solo cambio o installazione motore.

SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

Per il 2021 e il 2022, come riportato nella legge n° 77 del 17 Luglio 2020,  è prevista la possibilità di poter acquistare una pergola o una tenda da sole che rientri nei parametri dell’Ecobonus, richiedendo al fornitore (rivenditore del prodotto) uno sconto diretto in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, andando a cedere ad esso il credito d’imposta cui dà diritto l’Ecobonus.

Quindi significa che l’acquirente di una pergola o tenda da sole che ha diritto all’Ecobonus, può non pagare l’importo detraibile, cedendo questo credito d’imposta al rivenditore del prodotto. Questo può avvenire tramite un accordo preliminare con il rivenditore.

SUPERBONUS 110%

L’installazione di prodotti per la schermatura solare non rientra come intervento singolo tra le tipologie di intervento c.d. “trainanti” che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%.

Tuttavia se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli investimenti di cui sopra (trainanti), acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% in 5 anni. Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l’ecobonus al 50%.

  • Aliquota di detrazione: 110% delle spese totali sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

  • Limite massimo di detrazione ammissibile: entro i limiti totali specifici relativi all’intervento trainante.
  • Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 276,00 euro / mq al netto di Iva

  • prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
  • Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure utilizzo diretto del credito in 5 anni, oppure cessione del credito.

Condividi questo articolo, scegli la piattaforma