Detrazione ecobonus schermature solari

Detrazione ecobonus schermature solari

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 11/2023 del 16 febbraio 2023, lo sconto in fattura non è più applicabile. Rimane attiva l’opzione della detrazione fiscale in dieci anni a carico del contribuente.

La detrazione ecobonus schermature solari permette di recuperare il 50% della spesa per le tende da sole dall’imposta lorda sui redditi (IRPEF o IRES) in 10 anni. E’ valida per tende, capottine, pergotende, vele, pergole bioclimatiche. e, in generale, su tutte le strutture che hanno il marchio CE certificato secondo la norma EN 13561.

Detrazione ecobonus schermature solari

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA DETRAZIONE ECOBONUS SCHERMATURE SOLARI

  • La Detrazione Fiscale del 50% è Legge ed è valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Nel 2025 si applica una detrazione del 36%, che sale al 50% per chi installa tali soluzioni su abitazione principale. Per il 2026 e il 2027, invece, l’aliquota sarà del 30%, con un incremento al 36% sempre per l’abitazione principale. La normativa fiscale ci porta a considerare come “abitazione principale” l’unità immobiliare in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Questi due requisiti la qualificano come “abitazione principale” ma ci riserviamo di confermare il tutto alla luce di nuove indicazioni in merito.

    Un aspetto rilevante è il tetto massimo delle detrazioni, che ora tiene conto del reddito annuo e della composizione familiare. Per chi ha un reddito fino a 75.000 euro non ci sono modifiche, mentre per i redditi superiori verranno applicati coefficienti di riduzione proporzionati al nucleo familiare. Vedere tabella dettagliata

  • Viene applicata ad acquisto e posa in opera di schermature solari mobili installate a protezione di una superficie vetrata.
  • Nel caso di schermature solari l’agevolazione fiscale è di massimo € 60.000
  • Massimale di  276,00 €/mq. al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione

  • La detrazione viene applicata sull’imposta lorda sui redditi (IRPEF per persone fisiche o IRES per titolari di reddito di impresa o professionale) e sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE ECOBONUS SCHERMATURE SOLARI

Le tende che rientrano nella detrazione fiscale fanno capo alle seguenti normative:

EN 13561: le tende da sole, le capottine mobili, le tende a veranda, le tende a rullo, le pergole con schermo in tessuto (anche le pergole con lamelle in alluminio orientabili), le tende per veranda, gli skylight esterni, i wintergarten esterni e le zanzariere.

Per la EN 13659: tende alla veneziana, le tapparelle, le persiane, i frangisole, le chiusure tecniche oscuranti in genere.

EN 13120: i rulli avvolgibili, le veneziane, le plissettate, i sistemi winter garden, gli skylighter, le verticali, ecc. Sono escluse le tende decorative.

I REQUISITI NECESSARI

  • Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • Devono essere mobili;
  • Devono essere schermature “tecniche”;
  • Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD, NORD-EST, NORD-OVEST.
  • E’ detraibile sia l’installazione ex novo sia la sostituzione della tenda. Non è detraibile il solo cambio telo oppure il solo cambio o installazione motore.

SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

Per il 2021 e il 2022, come riportato nella legge n° 77 del 17 Luglio 2020, è prevista la possibilità di poter acquistare una pergola o una tenda da sole che rientri nei parametri dell’Ecobonus, richiedendo al fornitore (rivenditore del prodotto) uno sconto diretto in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, andando a cedere ad esso il credito d’imposta cui dà diritto l’Ecobonus.

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 11/2023 del 16 febbraio 2023, lo sconto in fattura non è più applicabile.

SUPERBONUS 110%

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 11/2023 del 16 febbraio 2023, il superbonus non è più applicabile.

L’installazione di prodotti per la schermatura solare non rientra come intervento singolo tra le tipologie di intervento c.d. “trainanti” che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%.

Tuttavia se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli investimenti di cui sopra (trainanti), acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% in 5 anni. Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l’ecobonus al 50%.

  • Aliquota di detrazione: 110% delle spese totali sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

  • Limite massimo di detrazione ammissibile: entro i limiti totali specifici relativi all’intervento trainante.
  • Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 276,00 euro / mq al netto di Iva

  • prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
  • Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure utilizzo diretto del credito in 5 anni, oppure cessione del credito.

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