Detrazione ecobonus schermature solari
17 Febbraio 2023 | Avviso importante In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 11/2023 del 16 febbraio 2023, siamo costretti a sospendere l’opzione dello sconto in fattura. Rimane attiva l’opzione della detrazione fiscale in dieci anni a carico del contribuente.
La detrazione ecobonus schermature solari permette di recuperare il 50% della spesa per le tende da sole dall’imposta lorda sui redditi (IRPEF o IRES) in 10 anni. E’ valida per tende, cappottine, pergotende, vele e pergole bioclimatiche.
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA DETRAZIONE ECOBONUS SCHERMATURE SOLARI
DETRAZIONE ECOBONUS SCHERMATURE SOLARI
Le tende che rientrano nella detrazione fiscale fanno capo alle seguenti normative:
EN 13561: le tende da sole, le capottine mobili, le tende a veranda, le tende a rullo, le pergole con schermo in tessuto (anche le pergole con lamelle in alluminio orientabili), le tende per veranda, gli skylight esterni, i wintergarten esterni e le zanzariere.
Per la EN 13659: tende alla veneziana, le tapparelle, le persiane, i frangisole, le chiusure tecniche oscuranti in genere.
EN 13120: i rulli avvolgibili, le veneziane, le plissettate, i sistemi winter garden, gli skylighter, le verticali, ecc. Sono escluse le tende decorative.
I REQUISITI NECESSARI
SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO
Per il 2021 e il 2022, come riportato nella legge n° 77 del 17 Luglio 2020, è prevista la possibilità di poter acquistare una pergola o una tenda da sole che rientri nei parametri dell’Ecobonus, richiedendo al fornitore (rivenditore del prodotto) uno sconto diretto in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, andando a cedere ad esso il credito d’imposta cui dà diritto l’Ecobonus.
Quindi significa che l’acquirente di una pergola o tenda da sole che ha diritto all’Ecobonus, può non pagare l’importo detraibile, cedendo questo credito d’imposta al rivenditore del prodotto. Questo può avvenire tramite un accordo preliminare con il rivenditore.
SUPERBONUS 110%
L’installazione di prodotti per la schermatura solare non rientra come intervento singolo tra le tipologie di intervento c.d. “trainanti” che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%.
Tuttavia se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli investimenti di cui sopra (trainanti), acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% in 5 anni. Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l’ecobonus al 50%.